La Cannabis Light diventa illegale? Facciamo il punto.
“La cannabis light diventa illegale”. Una notizia che da giorni rimbalza sui social e sui quotidiani italiani a seguito di un decreto interministeriale approvato mercoledì. Ma cosa dice realmente il decreto? E cosa può succedere adesso?

Nel corso della seduta di mercoledì della conferenza Stato-Regioni si è raggiunta un’intesa per la realizzazione di un decreto interministeriale che possa ridefinire “l’elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee”. Il decreto coinvolge i ministeri della Salute dell’Agricoltura e della Transizione ecologica ed è finito al centro delle polemiche perché rischierebbe, di fatto, di cancellare l’intero settore basato sulla produzione ed il commercio della cosiddetta “cannabis light”, ossia quella con un livello di THC inferiore allo 0,6% la cui filiera è stata regolamentata nel 2016. Ad allertare l’intero settore è in particolare il punto 4 del decreto, in cui si fa sottostare “la coltivazione delle piante di cannabis ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale” al Testo unico sugli stupefacenti, a prescindere che vi siano o meno sostanze psicoattive al di sopra dei limiti della legge sulla filiera agroindustriale della canapa del 2016. Il che, tradotto, significa equiparare la cannabis light a quella con un livello di THC superiore alla soglia consentita rendendo di fatto illecita la produzione e il commercio di entrambe.
Oltre alle ricadute sui consumatori, il decreto in questione metterebbe a rischio un settore economico che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale grazie alla liberalizzazione del 2016. Ad oggi il comparto della cannabis light conta solo in Italia circa 3.000 aziende per un totale di oltre 15.000 dipendenti, per lo più giovani, e rischia ora di sparire a causa di un’inversione di marcia improvvisa ed inaspettata. In virtù di questa nuova norma, infatti, dalla data di efficacia del decreto, tutti i coltivatori e i rivenditori di infiorescenze di ‘cannabis light’ sarebbero passibili delle sanzioni derivanti dall’apparato penale del DPR 309/90 che ne vieta la coltivazione senza un’autorizzazione da parte del Ministero della Salute. “Ci hanno resi illegali” il commento a caldo di Luca Fiorentino, 26 anni e fondatore di una delle principali imprese che produce e distribuisce cannabis light. “Rischiamo di essere considerati spacciatori e di chiudere tutto. Rischiamo persino l’arresto immediato oltre all’accusa pesantissima di vendere grandi quantitativi di stupefacente che stupefacente non è”.
Ma è davvero tutto finito? Il decreto pone fine realmente al commercio di cannabis light? Sembrerebbe, in realtà, di no. A spiegare il provvedimento, e provare a far chiarezza sulla situazione attulae, ci ha provato l’avvocato Carlo Alberto Zaina in un lungo post in cui si è dimostrato particolarmente scettico sul provvedimento. In primo luogo, infatti, nel testo si usa in modo generico il termine “piante di cannabis” senza menzionare in modo specifico le piante di canapa sativa.
“È ben vero” spiega Zaina “che questa ultima specie rientra in quella più generale, ma così come concepita l’espressione usata in decreto appare pleonasticamente sconcertante. La coltivazione di Cannabis (termine questo che, invero, riguarda usualmente le piante idonee a produrre un alto contenuto di THC) è naturalmente illecita e riconducibile all’ambito del dpr 309/90. Non vi era, quindi, certo necessità di ribadire un concetto solare. Da altro lato, invece, non si comprende se menzionando la coltivazione di piante di cannabis ai fini della produzione di foglie ed infiorescenze e facendo seguire alle stesse il termine “sostanze attive ad uso medicinale”, il redattore del decreto abbia fatto solo una grossolana confusione, oppure abbia inteso – seppure malamente – collegare direttamente le foglie e le infiorescenze all’uso medicinale.”
A ciò si aggiunge la natura del testo che, in quanto decreto interministeriale, non ha valenza giuridica paragonabile a quella di una legge ma un grado inferiore:
“Un decreto ministeriale (D.M.), che diviene, come nella specie, interministeriale quando impegna la competenza di diversi dicasteri e deve quindi essere adottato di concerto tra gli stessi, è un mero atto amministrativo.” chiarisce Zaina “Esso come tale è suscettibile di essere impugnato dinanzi al TAR, diversamente da una legge, che al più potrebbe venire dichiarata incostituzionale o disapplicata ai sensi l’art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (All. E). Nella gerarchia delle fonti del diritto questa tipologia di atti, riconducibili alla specie dei regolamenti, viene, quindi, definita come fonte secondaria statale per eccellenza. In buona sostanza, un atto puramente amministrativo non può derogare, quanto al contenuto, alla Costituzione e agli atti aventi forza di legge sovraordinati, né può avere ad oggetto incriminazioni penali, stante la riserva assoluta di legge che vige in detta materia.”
Si tratta, insomma, di un testo confuso che costituirebbe l’ennesimo tentativo malriuscito di criminalizzare il settore della coltivazione della canapa e che proprio per la confusione che crea potrebbe generare non pochi problemi a chi opera in questo comparto. Il testo, dunque, non modifica la legge del 2016 sulla cannabis light ma la interpreta, specificandola, approfittando delle zone grigie presenti nella normativa italiana. Il vero rischio, dunque, è che magistratura e forze dell’ordine si facciano forti di questo decreto per giustificare operazioni e sequestri che, fino ad oggi, sarebbero finite in un nulla di fatto.
E mentre dalla conferenza Stato-Regioni si prova a sbarrare la strada alla cannabis light, la Cassazione ha riconosciuto come valide le oltre 600.000 firme raccolte dal comitato promotore per la realizzazione di un Referendum sulla legalizzazione della cannabis con un livello di THC superiore allo 0,6%. La palla ora passa alla Corte Costituzionale che il 15 febbraio esprimerà il proprio parere sulla proposta e, in caso di via libera, spianerà la strada per l’indizione del referendum.